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La rubrica di Ciro

La rubrica curata da Ciro Fiorentino, re-sponsabile del Coor- dinamento Ordinamen- to Musicale, ha un aggiornamento setti- manale e si occupa di temi specifici riguar- danti i docenti di stru- mento nella scuola media.

Riferimenti

Sito dell'Associazione Swarowsky, centro del Coordinamento Ordinamento Musicale di Ciro Fiorentino.
Per informazioni e chiarimenti invia una mail a Ciro Fiorenti- no ...

Indice articoli

- Valutazione Teoria
- Riordino dei cicli
- Il Liceo Musicale
- Riepilogo Convegno
- Struttura dell'orario
- Apertura nuovi corsi
  (Prima parte)
- Apertura nuovi corsi
  (Seconda parte)
- Decreto burla
- D.L. 25/08/2000

 
Rubrica settimanale a cura di Ciro Fiorentino - Archivio anno 2000
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La valutazione della "teoria e lettura della musica"

L'insegnamento della teoria e lettura della musica e la sua conseguente valutazione è oggetto di diversi quesiti e prese di posizione, che intervengono sia sull'opportunità di dare a questo insegnamento un suo valore autonomo sia sull'assegnamento di esso al docente di Strumento piuttosto che a quello di Ed.Musicale.
Credo utile far precedere le mie considerazioni in merito partendo dal riproporre una rilettura delle norme specifiche presenti negli Articoli 3 e 7 del DM 201/99

Art.3

"Per ciascun corso, ferma restando la dotazione organica per la copertura di due ore settimanali per classe di educazione musicale, già prevista dall'ordinamento degli studi, è attribuita la dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale, articolate su tre classi. Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: quest'ultimo insegnamento - un'ora settimanale per classe - può essere impartito anche per gruppi strumentali.
Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, anche prevedendo attività di approfondimento, potenziamento e recupero."

Art.7

"L'insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;"

I punti oggetto di discussione sono molti, affrontiamoli uno alla volta:

a) D.: A chi compete l'insegnamento della teoria e lettura musicale?
R.: Pare evidente che la norma riportata indica nel monte ore dell'organico di Strumento tale insegnamento.

b) D.: A chi ne compete la valutazione?
R.: Sicuramente al docente che svolge tale insegnamento.

c) D.: Deve essere previsto uno specifico giudizio analitico?
R.: NO. Il giudizio analitico è previsto unicamente per la valutazione dell'insegnamento di strumento.

d) D.: E' ancora il caso di utilizzare il termine "Solfeggio"
R.: La scelta di eliminare tale termine non è casuale. Il DM parla di teoria e lettura, non solfeggio. Indica inoltre la possibilità di prevedere che tale insegnamento possa essere svolto anche per gruppi strumentali, chiaramente una visione di tale insegnamento strettamente legato alla pratica strumentale e quindi all'opposto dalla vecchia visione di uno studio avulso dalla realtà musicale che l'allievo sta vivendo.

Tutto ciò è però solo una lettura un po' semplicistica della norma. Sicuramente questo è il modello di riferimento indicato dal DM, ma la stessa conclusione dell'Art.3, evidentemente segnato dall'allora imminente ed oggi già in atto Autonomia Scolastica, ci dice che le singole realtà scolastiche possono prevedere modifiche organizzative al modello proposto. Risulta quindi indispensabile verificare se il P.O.F. della scuola non abbia previsto una diversa organizzazione dell'O.M. ed in particolare dell'insegnamento della teoria che potrebbe essere stato organizzato per gruppi classe piuttosto che strumentale. In tal caso si verificherebbe la non corrispondenza tra il docente di Strumento e quello di Teoria con la conseguente necessità di scegliere se far confluire il giudizio dell'insegnamento di Teoria all'interno di quello di Strumento o se destinargli uno spazio autonomo. Non è certo possibile pensare ad un ulteriore giudizio analitico, ma è possibile pensare ad una indicazione specifica del giudizio di Teoria all'interno dello spazio destinato al giudizio analitico di Strumento. In merito credo sia inutile cercare una soluzione ideale, molto dipende dal rapporto che si instaura tra i docenti coinvolti in tali realtà, dalla presenza di una programmazione comune e/o concordata ecc. .
Si potrebbe concludere affermando che l'assegnare una visibilità autonoma alla valutazione della Teoria e lettura musicale può in taluni casi risultare opportuno, ma che dare a questo aspetto dello studio di Strumento un ruolo autonomo porta ad una modifica non formale bensì sostanziale di quanto previsto dal DM ed è pertanto da evitare.

Ciro Fiorentino (27/12/2000)



L'Orientamento Musicale nella prospettiva del Riordino dei Cicli

Lo schema attuativo della legge di Riordino dei Cicli predisposto dal MPI sta per essere varata dal parlamento. Molti sono i dubbi presenti sulla sua attuazione e molti gli interrogativi che permangono. Nei prossimi mesi dovrebbero essere varate molte altre novità in merito ai curricoli ed alla gestione del personale. Non è quindi mia intenzione dare una valutazione dell'intero progetto in assenza di un quadro completo di riferimento applicativo. Intendo piuttosto sottolineare alcuni aspetti che aprono molte possibilità di sviluppo per l'insegnamento di Strumento e per l'Ed.Musicale in genere. In tutti i documenti finora redatti dalle diverse commissioni ministeriali istituite, viene segnalata la necessità di ampliare l'intervento dell'Ed.Musicale sia per quanto riguarda l'anticipare l'inizio di tale studio ai primi anni della scuola di base sia per il valore formativo attribuito alla pratica musicale con particolare riguardo a quello della musica d'insieme, sia essa strumentale o vocale. In tale quadro, credo che il compito di chi da molti anni si batte per dare una maggior dignità e presenza alle attività musicali nella scuola, sia quello di cogliere ogni opportunità che si annidi nelle innovazioni in atto e di proporre all'interno di tali innovazioni quelle attività e quei progetti sperimentati nelle scuole negli ultimi decenni.

In tale quadro, bisogna uscire dal timore che il Riordino dei Cicli porti con se la distruzione di quanto solo ora ottenuto con estenuanti fatiche dalla nostra categoria (a dire il vero ad oggi ancora molti attendono le nomine a tempo indeterminato). Dobbiamo al contrario utilizzare il grande vantaggio di poter contare su una miriade di esperienze innovative nate durante la sperimentazione e della maggior capacità di cambiamento che proprio la precarietà della Sperimentazione Musicale ci ha costretti ad acquisire. Per anni non ci siamo cullati sul posto fisso, abbiamo dovuto cercare di continuo di corrispondere alle esigenze dell'utenza facendoci nel contempo portatori di innovazioni metodologiche e curricolari.

La nostra proposta deve pertanto essere una proposta di forza e non difensiva. L'Orientamento Musicale nella scuola dell'obbligo non è una realtà su cui arroccarsi, bensì un punto di partenza per avanzare delle richieste di ampliamento sia nei termini di più capillare presenza sul territorio (esistono province e regioni in cui tale insegnamento è praticamente inesistente), sia di una presenza che si amplii nella scuola di base partendo dai primi anni studio.

Lo schema di seguito riportato rappresenta il tentativo di costruire dal basso, partendo cioè dall'esperienza degli operatori che vivono tale realtà tutti i giorni, una proposta organica di riordino degli studi musicali di base. Una proposta che non vuole rimanere teorica o porsi come puro atto utopico bensì rappresentare uno schema intorno al quale coagulare colleghi, scuole, sindacati e forze culturali che abbiano a cuore il futuro dell'Ed:musicale di base e professionale nel nostro paese.

Classi
Ed.Musicale
Attività Strumentale
Scuola di Base classe 3a Avvio alla pratica strumentale secondo modelli di animazione musicale da attuarsi in collaborazione con i docenti di Strumento Avvio alla pratica strumentale secondo modelli di animazione musicale da attuarsi in collaborazione col docente di Ed.Musicale
Scuola di base classe 4a Presenza del docente di Ed.Musicale in progetti interdisciplinari. Avvio alla pratica strumentale tramite progetti di pratica strumentale che alternino nel corso dell'a.s. la pratica dei diversi strumenti presenti nella scuola a tutti gli alunni
Scuola di Base classe 5a Si propone l'applicazione dell'attuale modello delle scuole ad O.M. Si propone l'applicazione dell'attuale modello delle scuole ad O.M.
Scuola di Base classi 6a e 7a Si conferma l'attuale modello delle scuole ad O.M. Si conferma l'attuale modello delle scuole ad O.M.
Scuola superiore classi 1a e 2a Vedi Progetto Mozart Vedi Progetto Mozart
Scuola superiore classi 3a, 4a e 5a Vedi Progetto Mozart Vedi Progetto Mozart

Organico Scuola di base

Si ritiene preferibile estendere le esperienze con 2 corsi ad O.M. in quanto tale struttura permette un'organizzazione decisamente più articolata nonché la possibilità di affiancare in ogni corso, agli strumenti più diffusi, uno strumento meno richiesto. In caso contrario sarà inevitabile che nella maggior parte delle Scuole superiori ad indirizzo musicale vengano istituiti esclusivamente i corsi di Chitarra, Pianoforte, violino, flauto, clarinetto e percussioni, lasciando completamente scoperti strumenti quali violoncello, tromba, oboe, ecc… con la conseguente impossibilità di formare i relativi strumentisti per gli Istituti superiori di studi musicali.
Inoltre la presenza dei due corsi ad O.M. nella nostra proposta prevede un'articolazione dell'organico che veda la partecipazione dei docenti di strumento nelle classi 3e e 4e di tutta la scuola prevedendo quindi:
a) che la scelta degli alunni avvenga sulla base delle esperienze vissute nei primi due anni b) che la prova attitudinale venga sostituita da un articolato giudizio sulle possibilità e l'interesse emerso nelle attività effettuate nel corso dei due anni propedeutici (ovviamente anche in questo caso non deve trattarsi di un giudizio selettivo bensì orientativo).

Struttura dell'organico in una scuola di base per un Corso ad O.M.
5 docenti di strumento
1 docente di Ed.Musicale

Struttura dell'organico in una scuola di base con due Corsi ad O.M.
10 docenti di strumento
2 docenti di Ed.Musicale
1 figura di sistema nelle funzioni di Coordinatore dell'O.M.

Si ritiene inoltre indispensabile sottolineare la necessità di prevedere
- un ampliamento d'organico relativamente al personale A.T.A. per l'aggravio di orari e di lavoro che questo tipo di corsi prevede
- un contributo straordinario di fondi per la dotazione e la manutenzione degli strumenti.

P.S.: Ogni contributo al miglioramento ed al completamento di questa proposta sarà sinceramente gradito e può essere inviato direttamente al Coordinamento dell'Orientamento Musicale om@swarowsky.org

Ciro Fiorentino (08/12/2000)



Il Liceo Musicale è già una realtà - Il progetto "Mozart"
Intervista di Ciro Fiorentino a Giancarlo Canonico, dirigente del Liceo Artistico di Cuneo

D.: Come è nato il progetto "Mozart" di Liceo ad Indirizzo Musicale?
R.: E' stato pensato per evitare problemi di doppia scolarità ai giovani della provincia di Cuneo interessati allo studio della musica. E' noto infatti che per chi vuole studiare seriamente uno strumento musicale senza rinunciare ad approfondire la propria preparazione culturale, non esistono altre possibilità se non quella di frequentare il Conservatorio più un istituto superiore. Ciò comporta spesso un abbandono degli studi musicali, in special modo quando questi diventano più impegnativi, poichè, comunque, la scelta di proseguire gli studi liceali è la più scontata anche in previsione di una futura iscrizione all'Università. Inoltre le numerose scuole private, oltre a ricalcare il modello del Conservatorio, hanno tasse piuttosto onerose che non tutti possono permettersi. Con il progetto "Mozart", invece, questi ostacoli vengono superati in quanto il curricolo offre sia una preparazione musicale approfondita, sia un'ampia formazione generale di tipo liceale.

D.: Perchè proprio in un Liceo Artistico?
R.: La nostra scuola è istituzionalmente "creativa" e quindi aperta a tutte le forme d'espressione. Non per nulla stiamo pensando ad ampliare l'offerta formativa con la nascita di un "Liceo delle arti", dove accanto ai tradizionali insegnamenti artistici e musicali potranno trovare spazio anche il teatro e la danza. Questo offrirebbe la possibilità di una cooperazione tra le varie forme d'arte come già avviene, seppur parzialmente, nei laboratori teatrali che da qualche anno caratterizzano la vita della nostra scuola. Queste attività hanno sempre trovato nel nostro Liceo un terreno assai fertile e l'integrazione di tutte le discipline artistiche (pittura, scultura, architettura, scenografia, recitazione, musica, ecc. ) ha sempre dato risultati di pregio, soprattutto sul piano didattico.

D.: Qual è la posizione del Ministero della Pubblica Istruzione?
R.: Il Ministero ha confermato in più occasioni l'estrema validità del progetto "Mozart" assumendolo come "progetto pilota" a livello nazionale e ne ha autorizzato l'attivazione per ora solo in tre licei artistici italiani (Cuneo, Brindisi e Tempio Pausania) con l'intenzione di diffonderlo sul territorio nazionale. Ovviamente di ciò sono molto orgoglioso!

D.: Quali sono i tratti essenziali del progetto?
R.: Come già detto, l'impianto degli studi è di tipo liceale. I ragazzi frequentano la scuola per una trentina di ore settimanali, di cui un terzo di materie musicali (strumento, coro, musica d'insieme, teoria e storia della musica, nuove tecnologie) e le restanti sono le classiche materie liceali (Italiano, storia, matematica e fisica, diritto, filosofia, scienze, due lingue straniere, educazione fisica e religione). Non é una scuola "facile", anzi direi abbastanza impegnativa, ma sicuramente molto stimolante e coinvolgente.

D.: A quale utenza è rivolto il progetto e quali possono essere gli sbocchi per i futuri diplomati?
R.: Il progetto è nato per soddisfare le esigenze degli alunni provenienti dalle scuole medie ad indirizzo musicale, piuttosto numerose nella nostra provincia (ben nove!), poi si è pensato di estendere la possibilità di iscrizione ai ragazzi provenienti dalla normale scuola media. Il Liceo Artistico ad Indirizzo Musicale non vuole soltanto formare degli strumentisti o, come si diceva un tempo, dei "virtuosi", ma anche fornire competenze musicali approfondite che possano consentire nuovi e interessanti sbocchi nel mondo del lavoro: assistenti musicali, tecnici del suono, educatori ed animatori, musico-terapisti, esperti della conservazione e restauro dei beni musicali, tecnici della elaborazione informatica del suono e della produzione multimediale. Per quanto riguarda l'università, lo sbocco naturale è quello del DAMS o la prosecuzione in Conservatorio, tuttavia, essendo il diploma quinquennale, è possibile l'iscrizione a qualsiasi facoltà.

D.: Pensando all'imminente riforma dei cicli scolastici, ritiene che un progetto come il "Mozart" potrà colmare lo spazio, al momento vacante, tra le Medie ad Orientamento Musicale e i Conservatori diventati ormai Università?
R.: Mi pare che questo progetto si inserisca perfettamente nelle linee della legge di riforma dei cicli, essendo previsto nella fascia dell'istruzione superiore un indirizzo Artistico e Musicale. Inoltre abbiamo dato corpo ad un'idea che finalmente può assecondare una precisa esigenza dell'utenza. Infatti, nella scuola di 2° grado l'insegnamento delle materie musicali sta sparendo (V. gli Istituti Magistrali) in contrasto con la sempre maggior richiesta di musica da parte dei ragazzi: speriamo di aver contribuito in modo determinante a cambiare rotta. Ci prendiamo il merito di averci provato prima di altri.

Ciro Fiorentino (14/11/2000)



I Convegno-Seminario dell'Orientamento Musicale
Tre giorni di confronto sul riordino degli studi musicali

Il Convegno organizzato dal Comune di Cologno M.se, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Via Boccaccio/Manzoni e dell'Associazione Culturale "Hans Swarowsky", si è tenuto nei giorni 26, 27 e 28 ottobre nella sala riunioni della Villa Casati.

All'ordine del giorno del Convegno, l'analisi delle prospettive e delle problematiche derivanti dal riordino in atto degli studi musicali, dalla Scuola di base alla riforma dei Conservatori. Tra i relatori erano presenti i rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte tra cui: il Dott. F.De Sanctis (Direttore Regionale della Lombardia, Il Dott. S.Scala (Capo Ispettorato per l'Istruzione Artistica e Musicale del MPI), il M° G.Salvetti (Direttore del Conservatorio "G.Verdi" di Milano), G.Vigolo (Segretario Generale della CGIL Scuola di Milano), il responsabile dell'iniziativa per l'agenzia PROTEO il Prof. C.Fiorentino, e la Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Via Boccaccio/Manzoni L.Leoni.

Numerosa la partecipazione degli operatori del settore, tra cui molti docenti delle SMS ad Orientamento Musicale ma anche docenti di Ed.Musicale della Scuola media, docenti delle Elementari, degli Istituti superiori nei quali è presente o in allestimento l'indirizzo musicale e dei Conservatori.

Il numero dei partecipanti, superiore alle aspettative, ha fatto registrare il suo massimo nella giornata di venerdì con oltre 150 presenze ed una presenza media di ca 100 iscritti. Nel dibattito seguito ai diversi interventi dei relatori, si è registrata una notevole ricchezza di esperienze e di sperimentazioni ed è emersa la necessità di ampliare l'iniziativa, prevedendo momenti di approfondimento delle diverse tematiche, per giungere all'elaborazione di una proposta operativa da trasmettere alle autorità competenti.

In gioco vi è il futuro della conoscenza musicale di base e professionale del nostro paese, nel quale coesistono la presenza di eccellenze ad una conoscenza di base al limite dell'analfabetismo musicale. Al fine di favorire una riforma degli studi che riesca a prestare la necessaria attenzione verso una maggiore diffusione dell'ed.musicale nella collettività, che non vada a discapito della valorizzazione delle attitudini di coloro che sceglieranno di fare della musica la propria professione, nei diversi interventi si è notata una vivacità propositiva ed una disponibilità al confronto, anche laddove riformare significa eliminare privilegi e posizioni di supremazia ormai anacronistiche.

Il Convegno pertanto, come dichiarato nel suo titolo, si è confermato un primo momento di riflessione complessiva sull'Orientamento Musicale, al quale faranno sicuramente seguito e/o si affiancheranno altre proposte che dovranno tener conto, tra l'altro, del carattere nazionale dell'iniziativa, confermato dalle numerose presenze di iscritti provenienti da diverse regioni del nord ma anche da città quali Firenze, Roma e Lecce.

I relatori hanno presentato le diverse tematiche proposte, partendo dalle proprie esperienze e numerosi sono stati gli interventi degli iscritti, che hanno partecipato al dibattito sia per contribuire ad arricchire il quadro delle esperienze sia per porre domande ai relatori.

Nella giornata di venerdì, la presenza del M° Salvetti, Direttore del Conservatorio G.Verdi di Milano, e del Dott. Scala, Capo Ispettorato per l'Istruzione Artistica, ha consentito di effettuare una panoramica sull'intero riordino degli studi musicali, ponendo l'accento sulla necessità di dare organicità alla riforma evitando che l'elaborazione, già in atto nei diversi livelli produca progetti nel loro specifico adeguati ma tra loro non coerenti.
Si è anche evidenziata la necessità di evitare una progettazione che veda nei futuri Istituti superiori di studi musicali e coreutici il riferimento per l'intero iter di studi. Ogni settore deve porsi come prioritari gli obiettivi generali propri, garantendo nel contempo la valorizzazione delle abilità e delle attitudini per coloro che decideranno in seguito un indirizzo professionale nel campo musicale.

A tal fine, come richiesto da molti interventi istituzionali, sarà formato un gruppo di lavoro al fine di elaborare una proposta organica in merito all'Orientamento Musicale, dalla Scuola di base agli ormai ex Conservatori passando per le scuole secondarie ad indirizzo musicale.

Gli atti del Convegno saranno a breve pubblicati nella loro edizione integrale, comprensiva degli interventi dei partecipanti alle tavole rotonde e dei contributi del dibattito. Per il momento sono disponibili le relazioni, presentate dai relatori che hanno introdotto i diversi temi proposti al dibattito, ed è possibile richiederne copia al Coordinamento dell'Orientamento Musicale. Gli autori ed i titoli delle relazioni sono riportati alla pagina http://www.swarowsky.org/omdocumenti.htm .

Ciro Fiorentino (06/11/2000)



La struttura dell'orario nei Corsi ad Orientamento Musicale

L'orario delle lezioni, nelle SMS, è di norma solo un gioco di incastri che permette di distribuire le attività settimanali previste cercando di rendere compatibili tra loro tre diverse esigenze:
1. la distribuzione equilibrata, nell'arco della giornata e della settimana, delle lezioni delle diverse discipline;
2. le possibilità organizzative della struttura in cui sono disposte le aule, i laboratori, la palestra ecc...
3. le esigenze dei docenti, sia per quanto concerne le richieste personali (più o meno motivate) sia per quanto riguarda le possibili cattedre abbinate ad altre scuole.

Da qualche anno però, stiamo assistendo ad una attenzione sempre maggiore rivolta a considerare la struttura dell'orario anche nei termini di un mezzo per favorire la presenza di attività extracurricolari, l'adeguamento ai tempi di attenzione degli alunni, le esigenze dell'utenza che in alcuni casi porta alla scelta della chiusura al sabato ed altro. In pratica quel giochino di incastri finisce per influenzare, o per essere influenzato, sempre di più la qualità e l'efficienza del servizio offerto.

In questo quadro si colloca anche per i Corsi ad Orientamento Musicale, la possibilità di prevedere strutture diversificate dell'orario per poter meglio adeguarsi al Progetto dell'Offerta Formativa della scuola. Per tali corsi però il problema si pone in termini decisamente più complessi, in quanto esiste, allo stato attuale, la coesistenza di diverse indicazioni normative, e un uso oggettivo che aveva sinora posto tale orario, nella maggior parte dei casi, al di fuori dello schema orario "curricolare".

In molte realtà questa situazione è stata messa in discussione, sempre di più sono le situazioni che esprimono la necessità di una maggiore integrazione delle lezioni strumentali all'interno del quadro orario complessivo degli alunni, evitando una distribuzione delle lezioni esclusivamente pomeridiana, che di fatto pone tale insegnamento in una posizione subalterna a quella delle altre attività scolastiche.

La riconduzione ad ordinamento prevista dalla L 124/99 è stata poi completata dal DM 201/99 che ha indicato, tra l'altro, la struttura organizzativa di tali corsi. Dobbiamo però tener presente, che tali norme si inserivano nell'ottica dell'allora imminente, ed oggi ormai realtà, autonomia scolastica.

Credo pertanto che ogni proposta organizzativa debba partire da una attenta analisi delle indicazioni prevista dal legislatore in questi due atti legislativi.

DM 201/99 Il decreto delinea abbastanza efficacemente la struttura dell'orario dei corsi ad O.M. , introducendo alcune novità rilevanti. Per quel che riguarda l'orario le novità principali sono:
a) l'assegnazione dell'insegnamento della Teoria e lettura della musica al docente di strumento, con l'indicazione di dover dedicare a tale attività almeno un'ora settimanale per ogni classe, prevedendo la possibile suddivisione degli alunni durante tale insegnamento in gruppi strumentali.
b) la fine della struttura esclusiva della lezione individuale con la conseguente eliminazione del rapporto orario che portava ad avere un'ora per ogni alunno. In sua vece viene indicato che " Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme"
c) la conseguente modifica della dotazione dell'organico, che viene stabilita in 4 cattedre per corso, sostituendo di fatto il riferimento al numero degli alunni con quello del numero delle classi.
d) sparisce l'obbligo di formare delle classi unitarie di Orientamento Musicale, anche se in vari punti si fa riferimento ad una ipotetica classe. Tale atto in realtà, più che una scelta organizzativa pare essere dettato dalla consapevolezza dell'impossibilità di porre tale obbligo in vista dell'imminente autonomia. Non a caso la definizione della struttura dei corsi si chiude ricordando che "Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, anche prevedendo attività di approfondimento, potenziamento e recupero".

DPR 275/99 Le norme inserite nel Regolamento dell'Autonomia Scolastica derivanti dalla L 59/97 spostano molte scelte riguardanti l'organizzazione dell'orario, dall'ambito della struttura imposta a livello centrale alla possibilità di adeguamento in ogni singola istituzione scolastica ponendo come asse portante di ogni aspetto organizzativo il Piano dell'Offerta Formativa.
Si tratta di una svolta di dimensioni enormi sotto tutti i punti di vista, la cui portata è ancora per molti versi sconosciuta nonché inutilizzata. Non è mio compito ne intenzione tessere le lodi a tale regolamento, ritengo solo necessario richiamare l'attenzione sulla necessità di dividere, per poter arrivare ad una corretta valutazione, i diversi aspetti. Da in lato l'impreparazione e l'inadeguatezza dei Dirigenti Scolastici e dei Collegi dei Docenti chiamati a tale compito, impreparazione determinante nel breve periodo, dalla portata normativa e dalle prospettive aperte da tali norme che nel medio e lungo periodo risulteranno prevalenti.
Per il nostro specifico problema basterà riportare alcune possibilità contenute nel testo:

- le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune;
- la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione;
- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari;
- l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale;
- in ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Da quadro normativo esposto credo risulti evidente che sia poco proficua la discussione sull'organizzazione dell'orario dei Corsi ad Orientamento Musicale se questa non è inserita all'interno della complessiva articolazione dell'orario della scuola. Credo inoltre che sia compito nostro di docenti di strumento riuscire ad interagire con i colleghi che si occupano dell'intero orario della scuola, così da poter meglio evidenziare le necessità del proprio settore, evitando di immaginare che le norme possano preservare nicchie di sicurezza o di garanzie che non esistono più.

Non mancano nella mia esperienza didattica esperienze che fanno venir voglia di gettare la spugna. Nondimeno l'analisi oggettiva delle possibilità offerte da tali norme mi porta a credere che siano nel complesso positive e tali da permettere, laddove si operi in realtà in cui ci sia almeno un po' di buon senso e di voglia di mettersi in discussione, un avanzamento reale dell'insegnamento di strumento.

Ciro Fiorentino (08/10/2000)



L'apertura di nuovi corsi ad Orientamento Musicale (Prima parte)

Alla possibilità di aprire nuovi corsi ad O.M. è legata la possibilità di garantire una cattedra a tutti coloro che hanno sinora insegnato in questi corsi ed ovviamente la possibilità di offrire tale possibilità ad altri.

I docenti che, pur essendo da anni in servizio sui corsi ad O.M., rischiano di esserne estromessi a causa della necessità di adeguare il modello organizzativo alla ormai nota indicazione dei quattro e diversi strumenti, sono tutti coloro che hanno in questi anni occupato quelle cattedre destinate all'estinzione. In pratica la seconda cattedra di uno strumento (solitamente di Chitarra o Pianoforte) nelle molte realtà in cui, per far fronte alle richieste dell'utenza, nei corsi era previsto l'insegnamento di tre diversi strumenti oppure la quinta cattedra laddove erano previste cinque diverse specialità strumentali.

La normativa in realtà non pone alcun limite al numero dei corsi ad O.M., o meglio un limite c'è, è l'organico provinciale, non quello di strumento, ma quello generale. Tale limite però, com'è ovvio, vale anche per l'apertura di una classe in più, ma credo che nessuno immagini classi oltre i limiti numerici previsti a fronte di un aumento degli studenti. Malgrado ciò, sono state tante e tali le difficoltà incontrate dai molti colleghi intenzionati a proporne l'avvio di nuovi, che il risultato ottenuto nella provincia di Milano di avviarne 18 ha attirato inevitabilmente molta attenzione. Da ciò probabilmente l'idea che vi siano delle norme a loro sfuggite che possano garantire una strada più agevole.

Purtroppo la realtà non è questa. L'apertura di nuovi corsi è legata a un intreccio decisamente complesso che parte dal reale interesse del Collegio dei Docenti passando per la capacità di difenderne le deliberazioni del Dirigente Scolastico. A ciò deve essere aggiunta la consapevolezza di avviare una richiesta il cui esito positivo non è per niente scontato e che richiede quindi una particolare capacità di confronto con l'utenza. I genitori oltre ad essere interessati a tale eventualità non devono essere illusi, per non creare un effetto fuga in caso di esito negativo. Su tali aspetti la scuola dell'autonomia, ci piaccia o no, dipende dalle forze che riesce ad esprimere al proprio interno e quindi credo sia inutile dilungarsi su ciò.

In questa sede ci interessa fornire il maggior numero possibile di informazioni, così da permettere agli interessati di affrontare le molte difficoltà che comunque restano garantite.

L'analisi non può che partire dal DM 201/99 di seguito riportato con alcune note a margine.

Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201

Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento - Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, che all'art. 11 comma 9 contempla la riconduzione a ordinamento dei corsi di scuola media a indirizzo musicale attualmente autorizzati e funzionanti in via sperimentale e demanda al Ministro della Pubblica Istruzione di stabilire le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove di esame e l'articolazione delle cattedre, nonché di istituire una specifica classe di concorso;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e in particolare l'art. 162 che disciplina le condizioni per l'istituzione delle cattedre, l'art. 165 nella parte in cui prevede le materie di insegnamento comprese nel piano di studi della scuola media statale, l'art. 166 relativo a programmi ed orari di insegnamento nella scuola media, nonché l'art. 442 concernente i criteri e le modalità per la determinazione degli organici;

VISTO il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, con il quale sono stati disciplinati programmi, orari e prove di esame per la scuola media statale;

VISTO il decreto ministeriale 3 agosto 1979 con il quale è stata istituita la sperimentazione dell'insegnamento di strumento musicale nella scuola media;

VISTO il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 con il quale sono stati dettati criteri e modalità per la sperimentazione dei corsi ad indirizzo musicale, ed in particolare l'art. 5 comma 1 che già prevedeva, in prospettiva, la possibilità di istituzionalizzare i predetti corsi e di realizzarne una equilibrata diffusione sul territorio nazionale;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21;

TENUTO CONTO dei risultati positivi evidenziati nel rapporto redatto dalla Commissione incaricata di condurre l'indagine quanti-qualitativa sulle sperimentazioni musicali;

VISTI i programmi e gli orari di insegnamento nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale, proposti dalla Commissione istituita dal Direttore Generale dell'istruzione secondaria di I° grado con decreto del 9 giugno 1999;

 

RITENUTO che l'insegnamento di strumento musicale debba collocarsi nel quadro del progetto complessivo di formazione della persona secondo i principi generali della scuola media in modo da fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente caratterizzato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà nonché una ulteriore opportunità di conoscenza e di espressione e un contributo al senso di appartenenza sociale.;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato il 21 luglio 1999;

CONSIDERATE le intese precedentemente intercorse con il Ministro del Tesoro in ordine al necessario incremento delle dotazioni organiche provinciali;

Questo è il primo punto su cui soffermarci. Viene presentato come principio ispiratore e indica un obiettivo che andrebbe indiscutibilmente acquisito da tutti.

D E C R E T A

Art. 1

Nei corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3-8-1979 e 13-2-1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'art. 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124, l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, previsto dall'art. 165 del decreto legislativo 16-4-1994 n. 297, nell'ambito della programmazione educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media.

Strumento, integrazione dell'Ed.Musicale

Art. 2

Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui all'art. 1.

Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali.

La scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei docenti tra quelle indicate nei programmi allegati, tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della musica d'insieme.

4 diversi strumenti in ogni corso

Art. 3

Per ciascun corso, ferma restando la dotazione organica per la copertura di due ore settimanali per classe di educazione musicale, già prevista dall'ordinamento degli studi, è attribuita la dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale, articolate su tre classi.

Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: quest'ultimo insegnamento - un'ora settimanale per classe - può essere impartito anche per gruppi strumentali.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, anche prevedendo attività di approfondimento, potenziamento e recupero.

4 cattedre ogni corso per strumento e T.S.

Art. 4

L'assetto ordinamentale previsto dal presente decreto può essere attuato, previa deliberazione degli organi collegiali, anche per le classi successive alla prima, già a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000.

In via transitoria è consentito il mantenimento dell'assetto attuale sia dei corsi nei quali viene impartito l'insegnamento di soli tre strumenti - nei quali saranno istituite due cattedre del medesimo strumento - sia dei corsi nei quali è previsto l'insegnamento di cinque strumenti. La fase transitoria, in entrambi i casi, dovrà avere termine non oltre la conclusione dell'anno scolastico 2004-2005.

Ogni altra difformità non riconducibile al modello ordinamentale è consentita limitatamente alle classi consequenziali alla prima del corso a suo tempo autorizzato e cessa al termine del triennio.

Possibilità di andare subito a regime




Obbligo di adeguarsi entro l'a.s. 2004/05

Art. 5

Con successivo provvedimento saranno definiti, per l'anno scolastico 1999-2000, gli incrementi delle dotazioni provinciali, in relazione alle esigenze connesse ai corsi a indirizzo musicale autorizzati e funzionanti nell'anno scolastico 1998-99.

Art. 6

La tipologia degli strumenti musicali e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (all. A).

Aumenti di organico in base ai corsi 1998/99

Art. 7

L'insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Inserimento nella scheda del giudizio analitico

Art. 8

In sede di esame di licenza viene verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico.

Art. 9

E' istituita la classe di concorso di "strumento musicale nella scuola media" (cl. n. 77/A) per l'insegnamento delle specialità strumentali di cui al presente decreto.

Alla predetta classe di concorso si accede, in prima applicazione, con il possesso dello specifico diploma di conservatorio relativo alle diverse specialità strumentali congiuntamente ai requisiti previsti dall'articolo 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ivi contemplate avviene dopo l'espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, disposta per i docenti non in possesso dell'abilitazione in educazione musicale.

Art. 10

Con separato decreto saranno stabiliti le prove e i programmi di esame per le procedure concorsuali nonché i titoli previsti per accedere, a regime, alla classe di concorso di cui al precedente articolo.

Art. 11

In attesa dell'espletamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato previste dal comma 9 dell'art. 11 della Legge 3 maggio 1999 n. 124, per l'anno scolastico 1999-2000 è prorogata la validità degli elenchi prioritari compilati sulla base dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13-2-1996 per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Art. 12

Esaurita la fase transitoria di cui al precedente articolo, per l'assunzione del personale docente a tempo determinato, si applicano le norme generali al momento in vigore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Esecuzione in sede d'esame

Al decreto risultano poi allegati i programmi di insegnamento ed il parere del CNPI.

Negli indirizzi generali viene ribadito che l'insegnamento strumentale e un ampliamento dell'ed.musicale e del complessivo progetto di formazione della persona. Si legge poi "Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé."

Nel parere del CNPI che "ritiene di dover ribadire che l'insegnamento di strumento musicale debba collocarsi nell'ambito delle finalità e del progetto metodologico, didattico e formativo proprio della scuola media per concorrere, attraverso la programmazione del P.O.F., ad articolare l'offerta formativa e il relativo curricolo di studio. In questa prospettiva il CBNPI esprime apprezzamento per l'intesa intercorsa con il Ministero del Tesoro, come si rileva dalle premesse e dall'art.5 del resto della bozza di decreto, volta ad incriminare le dotazioni organiche al fine di rispondere all'accresciuta richiesta sociale di formazione musicale."

Non vi è in alcun punto l'indicazione di limitare tale esperienza ad un numero più o meno ristretto di realtà. La frase, presente in numerose bozze circolate durante la gestazione del decreto, vista a seconda delle realtà come un limite o una possibilità, che legava in qualche modo la presenza del corso al distretto nella bozza definitiva non c'è.

Deve quindi essere chiaro che l'apertura di un nuovo corso ad O.M. non richiede alcuna autorizzazione.

Il percorso teorico è

  1. Il CdD nell'elaborazione del POF individua e decide di offrire tale modello scolastico
  2. Vengono di conseguenza informati i genitori della possibilità di optare per questo modello
  3. Se vi è un numero sufficiente alla formazione di una classe, vengono predisposte le prove attitudinali, che non devono avere fini selettivi, ma semplicemente constatare ed eventualmente indirizzare la scelta degli alunni e delle famiglie verso lo strumento più idoneo
  4. Vengono trasmessi all'USP i dati sulla formazione delle classi segnalando la presenza del o dei corsi ad O.M.

Solo a questo punto il problema diventa l'organico e con esso la capacità della scuola di far valere le proprie ragioni e scelte didattiche nei confronti dell'amministrazione.

E' chiaro, ed in fondo anche corretto trattandosi di soldi pubblici, che l'amministrazione debba verificare che le scelte provenienti dalle scuole siano compatibili con le risorse assegnate dal Ministero ed è quindi possibile attendersi a questo punto parecchie resistenze.

Dobbiamo però chiederci quante richieste di questo tipo sono pervenute agli USP e sono state respinte e quante invece si sono fermate prima per quella che io definirei un'autocensura delle scuole.

Sappiamo tutti che la scuola a vissuto in questi anni continui tagli sia di mezzi sia di personale. E' ovvio che dall'amministrazione centrale arrivino indicazioni a limitare le richieste di nuovi corsi, sia perché essendo la coperta corta se concedono corsi ad O.M. rischiano di dover tagliare cattedre sui Progetti o sull'Handicap per poter rientrare nei limiti previsti di organico. Non dobbiamo però confondere il dovuto rispetto per tali altre cattedre con un improprio ricatto a vedere tali realtà per forza in antagonismo. La nostra non è una richiesta di sostituire altre cattedre con quelle di Strumento, noi chiediamo che agli alunni "destinati a crescere in un mondo fortemente caratterizzato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione" venga garantita "una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà nonché una ulteriore opportunità di conoscenza e di espressione e un contributo al senso di appartenenza sociale." A questo fine è lecito chiedere non una rotazione ma un ampliamento delle risorse destinate alla scuola.

Ciro Fiorentino (11/09/2000)



L'apertura di nuovi corsi ad Orientamento Musicale (Seconda parte)

Dopo aver analizzato le possibilità e le modalità operative, in merito all'apertura di nuovi corsi ad O.M., ritengo sia necessario inquadrare tale eventualità all'interno dell'intero riordino degli studi musicali in Italia. Dobbiamo infatti sottolineare che l'O.M. risulta essere il primo settore di tali studi che arriva ad un nuovo ordinamento, a seguito di oltre vent'anni di sperimentazione. Il DM 201/99, che ha dato forma ai Corsi ad O.M., ha nel complesso confermato la struttura organizzativa che si era nei fatti creata negli ultimi anni. Ciò risulta particolarmente rilevante se confrontato con la completa ristrutturazione degli studi musicali presente, seppure in assenza dei regolamenti attuativi, nella legge di riforma dei Conservatori (L 508/99). In particolare, per quello che ci riguarda direttamente, l'indicazione presente nel comma 5 dell'art.2 laddove a tali istituti viene dato il compito di istituire e attivare "corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado".

Nei fatti dobbiamo quindi immaginare che, una volta completato il quadro di riforma dei cicli, gli studi musicali siano articolati su tre fasi:

  • La scuola di base ad Orientamento Musicale
  • I Licei Musicali
  • Gli Istituti superiori di studi musicali (e coreutici)

Certamente l'avvio alla professione musicale non può e non deve essere l'obiettivo primario dell'Orientamento Musicale, ma dobbiamo comunque tener presente che il DM 201/99 nelle indicazioni generali ci ricorda che tra i nostri compiti vi è quello di "garantire ulteriori possibilità di approfondimento e sviluppo anche nella prospettiva di rendere l'esperienza musicale funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi".
La breve e schematica analisi che ho esposto, che apparentemente ci ha portato fuori strada, deve farci riflettere sull'adeguatezza dell'attuale organizzazione interna e sulla distribuzione sul territorio delle scuole ad O.M. .

Con l'attuale situazione, in cui la presenza di due corsi ad O.M. nella stessa scuola risulta essere una limitata eccezione, ci troveremo di fronte ad una presenza massiccia dei corsi di Pianoforte e Chitarra (nell'organico di Milano e Provincia su 42 scuole in cui sono presenti corsi ad O.M. la cattedra di pianoforte manca solo in una e chitarra in due). Questa realtà non è un problema in se, in quanto nasce da una effettiva esigenza e richiesta dell'utenza, ma ha come rovescio della medaglia la bassa presenza degli altri strumenti e la totale assenza di molti. Tale situazione risulta decisamente migliore nelle scuole in cui sono presenti 2 corsi ad O.M., infatti in tali realtà alle cattedre di chitarra e pianoforte troviamo affiancate quelle di flauto, clarinetto, violino ed anche oboe, tromba, percussione e violoncello.

L'altra grande anomalia è rappresentata dalla disomogenea ed irrazionale distribuzione sul territorio delle scuole ad O.M., tralasciando per il momento quella dei futuri Licei. Tale anomalia è dimostrata dal DM 104/00 che ha stabilito la distribuzione dei 1960 posti previsti per l'incremento delle dotazioni degli organici provinciali. La distribuzione infatti fotografa nei fatti la realtà esistente, garantendo giustamente la prosecuzione dei corsi già avviati, ma nel contempo lasciando completamente scoperte intere regioni (Valle d'Aosta) o confermando squilibri ingiustificabili tra realtà simili (Torino/Milano ad esempio).

Se questa sarà la base degli studi musicali, pur immaginando una perfetta organizzazione dei Licei Musicali, sarà praticamente impossibile garantire un'affluenza adeguata di allievi, nei numeri e nella distribuzione strumentale, perfino nei maggiori Conservatori (ormai ex), condannando alla chiusura molti tra i minori.

E' sulla base di queste considerazioni che risulta avere maggiore forza la richiesta di apertura di nuovi corsi ad O.M., così come risulta evidente che tale richiesta deve essere supportata da una seria analisi delle realtà regionali. E' necessario evitare di continuare a ragionare per compartimenti stagni in cui si immaginano magari ottime soluzioni settoriali che però si ignorano a vicenda. La fine del separatismo degli studi musicali, segnata dalle riforme in atto, non deve produrre un separatismo tra le diverse fasi degli studi. Credo quindi che sia nell'interesse di tutte le componenti impegnate in questo disegno di riordino un ampliamento della base degli studi musicali, a condizione che questa richiesta si ponga l'obiettivo di rispondere a tutte le esigenze dell'utenza sia negli aspetti riguardanti le richieste di cultura generale sia nelle possibilità professionali che gli Istituti superiori sapranno prevedere.

Ciro Fiorentino (24/09/2000)



Un decreto burla o una circolare beffa?

Nel mio articolo precedente ho appena avuto modo di commentare il Decreto Legge 28 agosto 200 n.240 che mi trovo ora a dover commentare la sua circolare applicativa (CM n.206/00) chiedendomi se non è il caso di rinunciare a commentare o peggio a capire.
Voglio innanzitutto esprimere il mio più totale sconforto nel dover constatare quanta strada ci resti ancora da fare prima di poter immaginare una scuola che anziché "educare alla legalità", obiettivo che spesso inseriamo nella nostra progettazione educativa, viva nella legalità. Mi rendo conto della gravità di questa affermazione, ma credo proprio che vadano messi a fuoco alcuni aspetti a dir poco sconcertanti che si evincono dalla lettura del decreto e della circolare.
Innanzitutto credo opportuno affermare che una legge, se scritta decentemente, possa aver bisogno di essere accompagnata da una documentazione sugli eventuali richiami normativi e legali; può anche capitare che una legge di particolare complessità ed ampiezza possa richiedere una circolare che ne metta a fuoco ed espliciti gli aspetti pratici od applicativi. Ma che una legge di 2 articoli per il totale di 3 facciate, con la finalità dichiarata di risolvere aspetti pratici, debba essere accompagnata da una circolare è indice di una legge non decentemente scritta o di un'utenza di riferimento al limite dell'incapacità di intendere. Trovando nel nostro caso da un lato il Ministero della Pubblica Istruzione e dall'altro i Dirigenti Scolastici e l'intero corpo docente interessato, la sola esistenza di una circolare esplicativa è una sconfitta.
A ciò si aggiunge che dopo aver letto la circolare esplicativa ci si trova a capire molto meno di prima e soprattutto a non capire più quelle poche cose che sembravano chiaro.

Facciamo un esempio. L'aspetto che più interessava i colleghi precari era la conferma delle supplenze nei posti occupati nello scorso a.s. . Nelle bozze circolate prima della definitiva approvazione del decreto, veniva indicata con chiarezza la data della riconferma ed era il 1° settembre. Nella stesura definitiva questa data sparisce, non viene cambiata, sparisce.
Da qui il dubbio sulla data da cui dovrebbero essere riconfermati i supplenti. Ma fiduciosi nella capacità informativa della lingua italiana, siamo andati tutti a rileggere un'infinità di volte il comma 5. dell'art.1, ne abbiamo fatto l'analisi logica, quella grammaticale e quando pensavano di aver capito arriva la circolare che ci chiarisce subito che:
"La prioritaria finalità delle norme sopracitate è quella di assicurare, seppur in via provvisoria, l'immediata assegnazione di personale, sin dall'inizio delle lezioni attraverso la conferma, nella stessa istituzione scolastica, di chi vi ha prestato servizio nel precedente anno scolastico." Pensiamo che evidentemente avevamo capito male - d'altra parte ci sarà pure un motivo per cui per avere l'equiparazione del Diploma di Conservatorio con la Laurea (che evidentemente era in possesso di chi ha scritto decreto e circolare) dobbiamo frequentare dei corsi di almeno un anno - e ci mettiamo l'anima in pace. Poi scopriamo che nelle scuole succede di tutto. Da un lato Dirigenti Scolastici che annullano nomine alla luce della circolare ed altri che la citano a riprova e conferma della loro decisione di nominare i supplenti all'inizio delle lezione, dall'altro altri dirigenti confermano le nomine per la data in cui è prevista la prima attività collegiale se non addirittura al 1° settembre anche in assenza di attività precedentemente programmate.

Con tanta pazienza riprendiamo il nostro esercizio di analisi logica e grammaticale applicandolo alla circolare. Dal periodo riportato si riesce a capire la data dalla quale devono essere riconfermate le supplenze? Era questa l'unica cosa che si doveva chiarire! Niente da fare, la circolare diventa un esercizio filosofico sulle finalità più o meno prioritarie del legislatore che di fatto, ci vien detto, aveva delle buone intenzioni, assicurare il buon funzionamento si dall'inizio delle lezioni. Ma a che data bisogna riconfermare le nomine per garantire il raggiungimento di tali nobili intenzioni? E beh, siamo entrati nella cultura dell'autonomia, vorrete prendervi qualche responsabilità e decidere qualcosa anche voi?
Tanto per cominciare vi invito a ripetere l'esercizio di analisi logica e grammaticale sulle parti del decreto e della circolare (CM n.205/00, e già perché le circolari chiarificatrici sono due, una non bastava) al fine di capire in che data si raggiungerà la sede assegnata.

Per riassumere il mio parere mi limiterei a dire che il risultato e sotto gli occhi di tutti. Questo è il primo a.s. in cui i corsi ad Orientamento Musicale saranno realmente impostati secondo le norme del nuovo decreto. Finalmente potremo dare applicazione a quell'assunto meraviglioso inserito nel DM 201/99 che così recita:
"L'indirizzo musicale richiede quindi che l'ambito in cui si realizza offra un'adeguata condizione metodologica di interdisciplinarità: l'educazione musicale e la pratica strumentale vengono così posti in costante rapporto con l'insieme dei campi del sapere."
Anzi speriamo che qualcuno lo faccia, perché nei consigli di classe previsti prima dell'inizio delle lezioni nei quali si metteranno a punto gli obiettivi educativi e didatti della classe e dei singoli alunni, i docenti di strumento (che con enormi sforzi organizzativi nella costituzione degli orari, siamo riusciti ad inserire) non ci saranno; nelle riunioni delle commissioni del collegio neppure; in quei momenti fondamentali per le caratteristiche della scuola dell'autonomia, la scelta delle Funzioni Obiettivo, tanto per citarne uno, o dei collaboratori del Preside, un'altro: macché, i docenti di strumento dove sono? al mare (se almeno avevano l'estate pagata). Quando tutto sarà pronto, ci chiameranno e qualche Dirigente Scolastico ci dirà che i docenti di strumento non sono sufficientemente integrati nelle attività della scuola. Ricordo a tutti i miei colleghi che, anche se momentaneamente a riposo coatto, sono pur sempre degli educatori e li invito pertanto ad usare il tempo libero per trovate una forma sufficientemente educata e nel contempo significativa per rispondere.

Ciro Fiorentino (02/09/2000)



SCHEMA DI DECRETO LEGGE "DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2000/2001" (commento)

ART. 1 (Disposizioni relative al personale della scuola)

1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conciliazione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tal fine disponibili dal l° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 10 settembre 2000 e raggiungimento della sede dal l° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitiva restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.

La scadenza "ultima" viene spostata al 31/3/00 e viene prevista la possibilità di procedere parzialmente (1)

2. Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli. Ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n.297, con Ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal l° settembre 2000 e raggiungimento della sede al l° settembre 2001.

Le nomine effettuate sulla base delle Graduatorie Permanenti avranno decorrenza giuridica dal I° settembre 2000 anche se avverranno in date successive (2)

3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.

Questi limiti possono ridurre il numero di cattedre che verranno assegnate anche se disponibili (3)

4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 e' valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso per cui è stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.

 

5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino ai termine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino at termine delle attività didattiche. Per l'anno scolastico 2000-2001, e' confermato all'atto della .nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.

Conferma del personale in servizio nell'a.s. 1999/2000 sui loro posti per tutto l'a.s. 2000/2001 (4)

6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.

 

7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n.448. sono sostituiti dai seguenti: "Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella. Scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta."

 

ART.2 (Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000)

1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data. del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.

 

2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente disposizione, valutato in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo I997, n.59, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso dl inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica Istruzione.

 

Note :

1. Questo permetterà di effettuare le nomine per quelle Graduatorie Permanenti definitive e nel caso dell'Ed.Musicale anche per le fasce concluse senza attendere che siano tutte concluse. Ciò renderà la situazione particolarmente frammentaria, anche se si tratta nelle intenzioni di una agevolazione, e renderà necessario supportare adeguatamente quelle provincie in cui ancora non si sono avviate le procedure per la formazione delle Commissioni per la valutazione dei titoli.

2. Anche questo punto sarà un bel problema. E' chiaro che la decorrenza giuridica sarà dal 1° settembre ma in attesa delle nomine effettive quali saranno i diritti dei riconfermati, quelli di un supplente o quelli di un docente a tempo indeterminato. Il problema si pone ad esempio per i permessi ma soprattutto per l'utilizzo delle 150 ore.

3. Questo limite viene fissato dal Consiglio dei Ministri che pone un limite al numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per il comparto scuola a livello nazionale, da cui si deducono le quote per i diversi Uffici Scolastici Provinciali, da cui il numero di nomine per ogni classe di concorso. Il limite non viene fissato di norma sulla base degli effettivi posti disponibili, ma solitamente ne rappresenta una percentuale. Non saprei dire se per una classe di concorso completamente nuova come Strumento ciò si applicherà o meno.

4. Questa norma di fatto porterà alla riconferma per tutto il prossimo a.s. di tutti sui posti che occupavano nell'a.s. 1999/2000, in quanto visto che il raggiungimento della sede è previsto per il 1° settembre 2001 per evitare i caroselli di docenti durante l'anno. Sarebbe carino sapere se le domande per la sede definitiva si faranno comunque nel corso del prossimo a.s. così da evitare anche quel carosello.

Ciro Fiorentino (27/08/2000)

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